CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. Ambito di applicazione
Le presenti Condizioni Generali di Contratto (CGC) disciplinano tutti i servizi e le offerte di Mobiles Chiptuning, titolare Christopher Laiber-Gödl (di seguito «Fornitore»), nei confronti dei clienti (di seguito «Cliente»). Condizioni difformi del Cliente sono accettate solo se concordate espressamente per iscritto.
2. Prestazioni
Il Fornitore offre ottimizzazioni software per centraline motore (ECU), tra cui:
- Ottimizzazione di potenza e coppia (Stage 1 fino a Stage 2+)
- Eco-tuning per ridurre i consumi
- Modifiche software (es. disattivazione DPF, EGR, AdBlue)*
- Codifica veicolo e adattamenti personalizzati
Le prestazioni vengono eseguite tramite lettura e scrittura della centralina via porta OBD2 o comunicazione diretta (bench/boot mode).
3. Obblighi del Cliente
Il Cliente è tenuto a:
- fornire dati veicolo completi e corretti (marca, modello, anno, motore, cilindrata, chilometraggio attuale)
- garantire che il veicolo sia in perfette condizioni tecniche e privo di codici di errore al momento dell'intervento
- comunicare al Fornitore eventuali danni pregressi, modifiche o precedenti interventi di tuning
Il Cliente è l'unico responsabile per i danni derivanti da informazioni errate o incomplete.
4. Condizioni tecniche del veicolo
Il Cliente conferma che il veicolo è in perfette condizioni tecniche al momento dell'ottimizzazione software. Componenti usurati o difettosi già presenti (es. turbocompressore, frizione, iniettori, filtro antiparticolato, cambio) possono essere sottoposti a maggiori sollecitazioni in seguito all'aumento di prestazioni. Il Fornitore non risponde dei danni causati da difetti preesistenti.
5. Avviso motorsport ed esportazione
6. Responsabilità
Il Fornitore esegue tutti gli interventi con la massima competenza e diligenza. La responsabilità per danni al veicolo, al motore, al cambio o ad altri componenti è esclusa nei limiti consentiti dalla legge. Il Fornitore non risponde in particolare di:
- danni consequenziali di qualsiasi natura
- danni al motore o al cambio
- maggiore usura derivante dall'incremento delle prestazioni
- danni causati da difetti preesistenti o da danni pregressi
7. Garanzia
Le modifiche software possono far decadere la garanzia del produttore del veicolo. Il Cliente ne è informato e accetta il relativo rischio.
8. Prezzi e pagamento
Tutti i prezzi indicati sono prezzi finali. In qualità di piccolo imprenditore (§ 6, comma 1, n. 27 UStG), l'IVA non viene addebitata. Il pagamento è dovuto prima dell'esecuzione del servizio. Modalità di pagamento accettate:
- Contanti (in loco)
- PayPal
- Bonifico bancario (previo accordo)
9. Servizi digitali e diritto di recesso
10. Proprietà intellettuale
Tutti i file di tuning e le soluzioni software realizzati dal Fornitore rimangono di sua esclusiva proprietà intellettuale. Qualsiasi condivisione, riproduzione o rivendita senza previo consenso scritto è severamente vietata.
11. Responsabilità per l'installazione autonoma
Qualora il Cliente installi il software autonomamente tramite un flash tool o dispositivo OBD, lo fa a proprio rischio e pericolo. Il Fornitore non risponde dei danni causati da dispositivi di flashing difettosi, cali di tensione, interruzioni di connessione o manovre errate.
12. Omologazione ed emissioni
Il Cliente è il solo responsabile di garantire che il veicolo continui a rispettare tutte le normative vigenti in materia di omologazione ed emissioni dopo qualsiasi modifica software. Le modifiche possono influire su valori di scarico, autorizzazione alla circolazione, omologazione di tipo e copertura assicurativa.
13. Assenza di garanzia sui risultati
I valori di miglioramento delle prestazioni indicati sono valori orientativi. I risultati effettivi possono variare in funzione delle condizioni del veicolo, della qualità del carburante, della temperatura ambientale e delle tolleranze individuali del veicolo. Il Fornitore non garantisce il raggiungimento di specifici valori di prestazione.
14. Legge applicabile e foro competente
Le presenti CGC sono disciplinate dal diritto austriaco, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG). Il foro competente è il tribunale avente giurisdizione materiale nella sede del Fornitore (Stiria, Austria).
15. Clausola di salvaguardia
Qualora una o più clausole delle presenti CGC risultino o diventino invalide in tutto o in parte, la validità delle restanti disposizioni non ne sarà pregiudicata. La clausola invalida sarà sostituita da una disposizione valida che si avvicini il più possibile alla finalità economica dell'originale.